Statuto
Lo statuto dell'Associazione: 24 articoli (aggiornato a marzo 2009).
Articolo 1
E’ costituita un’associazione denominata “IL PANIERE” con sede in Casale Monferrato via del Carmine 8.
Articolo 2
L’Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91, non ha fini di lucro è apartitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione si riserva l’utilizzo del nome “IL PANIERE” e del relativo marchio.
Nessuno dei soci può utilizzare il nome “IL PANIERE” per scopi personali.
Articolo 3
L’Associazione ha come scopi fondamentali la riscoperta, lo studio, la conservazione e la diffusione di sistemi alimentari semplici e salutari, lo sviluppo di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e del terreno e di modelli di vita ecologici, nonché la tutela del consumatore.
L’Associazione si prefigge la tutela del patrimonio agricolo locale promuovendo l’utilizzo di quest’ultimo con mezzi rispettosi dell’ambiente .
L’Associazione realizza tali scopi con le attività che meglio riterrà opportune e svilupperà rapporti di collaborazione e scambio con analoghe Associazioni.
L’Associazione si adopera nel campo ecologico e biologico utilizzando tutti i mezzi che ritiene opportuni.
Articolo 4
Le attività dell’Associazione potranno essere:
• Promuovere l’informazione con corsi teorici e pratici su temi quali alimentazione, agricoltura, ecologia, erboristeria, artigianato, tradizioni popolari, stili di vita ecosostenibili;
• Organizzare e promuovere il mercatino di prodotti biologici “Il Paniere”, applicando il regolamento dello stesso ed avvalendosi per il controllo dei prodotti anche di consulenti esterni all’associazione;
• Creare un centro polivalente per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica, Biodinamica e delle ricerche connesse all’uso di nuove tecniche di coltivazione;
• Fornire assistenza tecnica agli agricoltori;
• Offrire la possibilità alle mense pubbliche ed in generale a chi offre servizi alimentari alla collettività, di approvvigionarsi di prodotti ecologici e biologici direttamente o tramite la rete di produttori associati e operanti nella zona;
• Organizzare dibattiti, convegni, manifestazioni cinematografiche, teatrali e musicali, mostre;
• Promuovere la creazione di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS)
• Prestare la propria consulenza ed il proprio appoggio ad altri gruppi, singoli, enti pubblici o privati che stiano lavorando nella stessa direzione dell’Associazione;
• Promuovere e favorire il servizio civile volontario
• Ogni altra attività che sarà ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi dall’assemblea dei soci.
Articolo 5
Possono essere soci tutti coloro che intendono fare propri gli scopi dell’Associazione.
Sono Soci Fondatori coloro i quali partecipano all’atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro che, su presentazione di almeno un socio, abbiano ottenuto la tessera dell’Associazione e versino la quota contributiva stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Il socio riceverà una tessera dall’Associazione quale documento atto a qualificarlo tale.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e di tutte le deliberazioni prese dagli organi sociali.
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 7
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione stessa.
Articolo 8
La qualità di socio ordinario si perde non rinnovando l’iscrizione o per recesso, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno tre (3) mesi prima dellos cadere dell’anno in corso e con effetto dallo scadere dell’anno stesso.
L’Assemblea dei Soci può deliberare l’espulsione di un socio che mantenga un contegno tale da danneggiare l’Associazione o non osservi lo Statuto, i Regolamenti Interni o le Deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 9
I nominativi dei Soci dovranno essere annotati nel Registro Soci conservato presso la Sede Sociale aggiornato dal Segretario e di libera consultazione a tutti i Soci.
Articolo 10
L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e Organizzazioni con analoghe finalità o ad iniziative ricreative e culturali conformi agli scopi statutari.
Articolo 11
Per lo svolgimento dei compiti statutari, l’Associazione ha facoltà di appaltare a terzi, tutto o in parte, uno o più servizi o attività, con la facoltà di verificarne periodicamente l’osservanza dello Statuto.
Articolo 12
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 13
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione e dalle somme accantonate da utilizzare per il perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 14
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Consiglio dei Revisori e il Consiglio dei Probiviri.
Articolo 15
All’Assemblea dei soci possono partecipare tutti i soci.
Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio. Non è ammessa la rappresentanza plurima. Le Associazioni hanno diritto ad un solo voto e possono delegare un loro iscritto a rappresentarle.
In prima convocazione all’Assemblea devono essere presenti almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea dei soci approva il rendiconto ed elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo.
Articolo 16
L’Assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente, in ogni caso entro e non oltre il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto.
L’Assemblea straordinaria dei cosi è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni o dal Consiglio Direttivo o quando lo richiedano almeno un decimo dei soci.
In caso di modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci e voto favorevole della maggioranza.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è eletto con voto segreto dall’Assemblea dei soci.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo riterrà opportuno su convocazione del Presidente o di metà dei componenti.
La seduta sarà validamente costituita se saranno presenti almeno la metà dei consiglieri.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito un Presidente, che dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Egli ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Cosniglio stesso e le riunioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione assumendosi le relative responsabilità legali ed amministrative, approvando eventualmente regolamenti interni.
Elegge inoltre al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Segretario cura i verbali dell’Assemblea dei soci e tiene la corrispondenza, aggiornando il relativo protocollo, cura la convocazione dei soci e dei consiglieri.
Il Tesoriere coordina la riscossione delle quote e delle altre entrate, il pagamento delle spese e la tenuta dei registri, cus5todisce ed amministra il patrimonio sociale secondo le direttive del Consiglio.
I prelievi e i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o Vice Presidente e controfirmati dal Tesoriere.
Articolo 20
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 21
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci dovrà essere rimessa alla decisione di un Collegio Dei Probiviri, costituito da tre membri, dei quali uno Presidente, eletti dall’Assemblea ogni due anni.
Essi giudicano quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 22
Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione dell’associazione.
I partecipanti ne assumono le responsabilità sia legali che amministrative.
Il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti interni che non siano in contrasto con il presente Statuto e le sue eventuali future modifiche.
Articolo 23
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni mobili ed immobili vengono devoluti ad altre Associazioni senza fini di lucro, di volontariato ed iscritte al relativo Albo.
Articolo 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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